Art. 1.
(Riduzione dell'aliquota IVA).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i prodotti fitosanitari contenenti princìpi attivi naturali, costituiti da microrganismi e da estratti naturali, già autorizzati dal Ministro della salute con proprio decreto, o da registrare con le stesse modalità, sono soggetti all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 4 per cento.